REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

 

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi Generali

1. . Il sistema contabile del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele (di qui in avanti “Consorzio”), ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie e risponde ai requisiti della chiarezza, della verità, della correttezza e della prudenza.

2. La pubblicità dei documenti contabili in forza dei quali si svolge l’attività del Consorzio è realizzata, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

TITOLO II
Piano di gestione e programmazione

Art. 2
Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci

1. L’acquisizione e l’impiego delle risorse sono ispirati ai principi della programmazione, al fine di orientare la gestione del Consorzio al perseguimento di obiettivi, e quindi di programmi e progetti, definiti.

2. Il Consorzio adotta gli strumenti di programmazione che ritiene più idonei per la realizzazione delle attività istituzionali.

3. Il sistema dei bilanci, comprendente, in particolare, il Bilancio di previsione e il Piano di gestione, deve essere eseguito in coerenza con gli strumenti di programmazione.

Art. 3
Piano di gestione

1. In sede di approvazione del Bilancio di previsione il Consiglio approva il Piano di Gestione che definisce il programma di attività ed il grado di utilizzazione delle opere presenti nei vari Macrobacini  ai fini della corretta imputazione dei costi diretti ed indiretti di manutenzione ed esercizio, sia per la bonifica che per l’irrigazione.

 

Art. 4
Documento programmatico (Budget)

1. Il documento programmatico (budget) annuale è deliberato dal Consiglio su proposta della Deputazione Amministrativa. Esso determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di costo. Esso è composto da:

  • Budget economico
  • Budget patrimoniale
  • Budget finanziario

2. Le previsioni di costo e di ricavo contenute nel documento programmatico denominato budget economico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna e del monitoraggio del relativo andamento.

3. L’unità temporale della gestione è l’esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Ai sensi dell’art. 30 della L.R. n.4/2003, il Bilancio di previsione è sottoposto al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta Regionale.

 

Art. 5
Variazioni al bilancio

1. Gli scostamenti di valore degli stanziamenti delle singole voci di costo e di ricavo, nell’ambito delle macrovoci del budget economico, che non alterano significativamente i totali generali dei ricavi e dei costi preventivati, sono considerati scostamenti contabili che devono essere oggetto di opportuna analisi tecnica ed economica.

2. Qualora per motivi gestionali si rendesse necessario, durante l’esercizio, aumentare o diminuire in modo significativo ed in valore assoluto il totale dei ricavi e/o dei costi preventivati del budget economico, il Consiglio provvede ad apportare la relativa variazione di bilancio che dovrà essere sottoposta al controllo di legittimità previsto all’art. 31 della L.R. 4/2003.

3. Qualora per motivi gestionali si rendesse necessario, durante l’esercizio, aumentare o diminuire in modo significativo ed in valore assoluto il totale delle attività e/o delle passività preventivate dello stato patrimoniale, il Consiglio provvede ad apportare la relativa variazione di bilancio che dovrà essere sottoposta al controllo di legittimità della Giunta Regionale, come previsto dall’art. 31 della L.R. 4/2003.

 

Art. 6
Predisposizione ed approvazione del conto consuntivo

1. Il Conto consuntivo, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato economico dell’esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
2. Il Conto Consuntivo del Consorzio, corredato dalla Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) Stato patrimoniale
b) Conto economico
c) Nota integrativa.
3. Al Bilancio viene allegata la Relazione sulla Gestione predisposta dalla Deputazione Amministrativa.
4. Il Bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
5. Al Bilancio è allegata la Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell’art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell’esercizio e viene trasmessa, unitamente al Conto e a tutti gli allegati, alla Giunta Regionale della Campania per il controllo,di legittimità ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 4/2003.

Art. 7
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d’esercizio il Consorzio adotta un Piano dei conti.
2. Il Piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d’ordine articolati in modo da consentire l’analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi del Consorzio e l’aggregazione di tutti i fatti economici.

 

 

TITOLO III
Investimenti

Art. 8
Fonti di finanziamento

1. Per l’attivazione degli investimenti il Consorzio può utilizzare:
a) ricavi d’esercizio;
b) utili di esercizio, costituiti da eccedenze del valore della produzione rispetto ai costi della produzione aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti;
c) ricavi derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni e sopralluoghi;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici e privati finalizzati agli investimenti;
e) avanzo di amministrazione;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 9
Ricorso all’indebitamento

1. II ricorso all’indebitamento è possibile soltanto se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del consuntivo dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale di previsione nel quale sono incluse le relative previsioni.

Art. 10
Regole particolari per l’assunzione di mutui

1. Per l’assegnazione del mutuo ad istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti devono essere invitati ad esprimere le proprie offerte, in busta chiusa e sigillata, almeno tre Istituti di credito indicati dalla Deputazione Amministrativa, e l’affidamento deve avvenire nei confronti dell’istituto che ha proposto le condizioni economicamente più vantaggiose.

2. I contratti di mutuo devono contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi;
b) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo.

Art. 11
Delegazione di pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti il Consorzio può rilasciare delegazione di pagamento a valere sul gettito contributivo annuale.

2. L’atto di delegazione è notificato ai tesoriere per l’adempimento.

TITOLO IV
Gestione economica, patrimoniale e contrattuale

Art. 12
Area Amministrativa

1. L’Area Amministrativa cura, così come specificato nel vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), tutti gli adempimenti afferenti alla gestione economica, patrimoniale e contrattuale del Consorzio.

Art. 13
Gestione economica

  • La gestione economica del Consorzio determina l’utile o la perdita relativa all’esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

2. L’utile o la perdita di esercizio è determinata dalle seguenti voci:
a) valore della produzione;
b) costo della produzione;
c) proventi ed oneri finanziari;
d) proventi ed oneri straordinari.

Art. 14
Movimentazione contabile (mandati e riversali)

1. La movimentazione contabile avviene tramite l’emissione di documenti di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) rilasciati dall’Ente e firmati dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Ragioniere dell’Ente, come disciplinato in dettaglio nel vigente contratto di Tesoreria.

2. La trasmissione delle disposizioni da parte dell’Ente al Tesoriere sarà effettuata tramite elenchi riepilogativi in duplice copia, distintamente per reversali e mandati, con dettaglio degli stessi per numerazione, data ed importi.

3. E’ ammissibile inoltre la trasmissione telematica dei dati relativi alle reversali ed ai mandati emessi in aggiunta alla trasmissione fisica degli stessi e dei relativi elenchi riepilogativi come sopra descritta.
Infine è ammissibile l’attivazione della procedura della “firma elettronica” in sostituzione dell’intera procedura sopra descritta.

4. Le disposizioni impartite, siano esse reversali di incasso o mandati di pagamento, dovranno recare: 1) numero progressivo su base annuale (anno solare);
2) data di emissione con indicazione dell’esercizio di riferimento;
3) denominazione analitica del soggetto dal quale proviene l’incasso o del beneficiario del pagamento; 4) causale della disposizione;
5) eventuali istruzioni specifiche;
6) importo espresso in lettere e cifre;
7) indicazione del provvedimento dispositivo di spesa solo per i mandati di pagamento;
8) firme di autorizzazione corrispondenti a quelle depositate.

5. Per i mandati, per quanto previsto dal precedente punto 3), il beneficiario del pagamento dovrà essere individuato con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo, se persona fisica, oppure ragione sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di persona giuridica.

6. Per tutte le movimentazioni da effettuarsi a valere su fondi vincolati a specifica destinazione, la reversale ed il mandato dovranno recare apposita annotazione di riferimento.

7. Nel caso di incasso da parte del Tesoriere non preventivamente autorizzato dall’Ente con emissione di reversale, lo stesso Tesoriere non ha facoltà di rifiutare l’accredito ma dovrà accettare l’operazione “fatti salvi i diritti dell’Ente”. La notizia dell’operazione dovrà essere comunicata per iscritto all’Ente entro il giorno lavorativo successivo. L’Ente ha l’obbligo di emettere la relativa reversale di incasso e consegnarla al Tesoriere entro i cinque giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione o esprimere per iscritto, negli stessi termini, diniego di accettazione senza necessità di motivazione.

8. Nessuna somma potrà essere pagata da parte del Tesoriere senza che questi abbia ricevuto il relativo mandato di pagamento da parte dell’Ente con l’eccezione di pagamenti derivanti da disposizioni specifiche di legge quali imposte in scadenza, rate di mutuo in scadenza e versamenti obbligatori per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall’Ente. In tali evenienze il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto gli estremi del pagamento all’Ente entro il giorno lavorativo successivo.
L’Ente ha l’obbligo di emettere il relativo mandato di pagamento e consegnarlo al Tesoriere entro i cinque giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione.

9. I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei termini fissati nella convenzione di Tesoreria vigente.

10. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati di ufficio dal Tesoriere in assegni circolari non trasferibili con spese di invio a carico del beneficiario. I mandati di pagamento commutati ai sensi del precedente paragrafo si considerano pagati ai fini del Conto Consuntivo dell’Ente.

11. Le reversali non riscosse alla chiusura dell’esercizio saranno restituite dal Tesoriere all’Ente che deve rilasciare ricevuta di tale consegna.

12. Il Tesoriere, nel termine perentorio di mesi tre dalla chiusura dell’esercizio finanziario, avrà l’obbligo di presentare all’Ente il riepilogo di tutte le movimentazioni effettuate. Tale riepilogo dovrà essere corredato con le matrici dei bollettari delle riscossioni, delle reversali di incasso, dei mandati di pagamento estinti e regolarmente quietanzati e di ogni altra giustificazione necessaria. L’Ente dovrà rilasciare ricevuta della trasmissione di tale documentazione.

13. Il Tesoriere assume l’obbligo di estinguere i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di cassa comprensive dell’affidamento di conto corrente. I mandati di pagamento tratti in eccedenza rispetto ai limiti suddetti saranno respinti dal Tesoriere che in nessun caso sarà tenuto ad ammetterli al pagamento.

14. La dicitura “PAGATO”, con la data di esecuzione, dovrà essere apposta dal Tesoriere dopo aver dato corso ad ogni mandato di pagamento ed averne ottenuto quietanza dal beneficiario. La dicitura “ESEGUITO”, con la data di esecuzione dovrà essere apposta dal Tesoriere su ogni reversale di incasso.

Art. 15
Gestione patrimoniale

  • La gestione patrimoniale determina il patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre di ogni esercizio.

 

2. Il patrimonio netto è determinato dalle seguenti voci:
a) attività;
b) passività.

3. Le attività sono costituite da:
a) immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide;
c) ratei e risconti attivi;
d) conti d’ordine;

4. Le passività sono costituite da:
a) patrimonio netto;
b) fondi per rischi ed oneri
c) trattamento di fine rapporto di lavoro;
d) debiti;
e) ratei e risconti passivi;
f) conti d’ordine.

Art. 16
Il patrimonio consortile

1. Il patrimonio del Consorzio si distingue in beni immobili e mobili.

2. I singoli beni immobili sono inventariati con le seguenti indicazioni:
a) numero d’inventario;
b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
c) estremi catastali: partita catastale, classificazione, rendita catastale;
d) titoli di acquisizione;
e) valore iniziale e successive variazioni;
f) servitù, pesi, oneri, di cui siano gravati;
g) gli eventuali redditi.

3. I beni mobili sono inventariati con le seguenti indicazioni:
a) numero d’inventario;
b) descrizione secondo la natura e la specie, quantità o numero;
c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della fattura di pagamento, ovvero valore;
d) locale di ubicazione.

4. I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto patrimoniale spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati in apposite sezioni.

5. I beni mobili di natura omogenea e di modico valore possono essere inventariati con un’unica annotazione.

6. Il materiale bibliografico è contenuto in apposito registro sezionale a cura dell’Area Amministrativa.

7. Per ogni locale del Consorzio è redatta una scheda contenente:
a) il numero distintivo del locale;
b) l’elenco dei beni mobili con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero di inventario. La scheda è firmata dall’Economo e dall’assegnatario. La scheda è conservata presso l’Economato ed aggiornata a seguito di ogni spostamento.

8. I beni mobili che si trovano in ambienti di uso comune vengono presi in consegna direttamente dall’Economo.

9. Gli assegnatari dei beni hanno l’obbligo di informare tempestivamente l’Economo di ogni scomparsa, distruzione e/o manomissione dei beni mobili di cui sono assegnatari.

10. Il Direttore dell’Area Amministrativa, ogni dieci anni, provvede di norma alla ricognizione dei beni mobili.

11. Tutte lo modifiche intervenute nella consistenza e nel valore dei singoli beni inventariati sono annotate sul libro degli inventari.
La radiazione dei beni inventariati avviene con verbale dell’Economo vistato dal Direttore dell’Area Amministrativa. Detta radiazione viene annotata sul libro degli inventari con riferimento al bene interessato.

12. In caso di mancata vendita i beni potranno essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità, ovvero avviati alla distruzione.

13. I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l’incendio e la responsabilità civile verso terzi; i beni mobili, nel loro valore complessivo, sono assicurati contro i rischi di incendio e di furto.

Art. 17
Uso degli automezzi

1. I Dirigenti e Quadri sono consegnatari degli automezzi assegnati alle rispettive Aree e Settori.

2. L’uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, è preventivamente autorizzato dal competente Dirigente o Quadro.

3. Ogni autovettura è dotata di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall’addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti effettuati e il numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e al momento di termine del servizio stesso.

Art. 18
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ai sensi dell’articolo 5 del vigente Statuto consortile.

Art. 19
Gestione della liquidità

1. Le somme eventualmente riscosse dai singoli settori consortili sono versate giornalmente all’istituto tesoriere, mediante apposite distinte di versamento, firmate dall’impiegato addetto alla riscossione. 

Art. 20
Servizio di economato

1. Le funzioni di Economo, disciplinate dal presente regolamento, sono svolte da un Funzionario appartenente all’Area Amministrativa indicato dal Direttore Generale e nominato con delibera della Deputazione Amministrativa. Con tale atto viene anche nominato il dipendente incaricato di sostituire l’economo in caso di assenza o di impedimento.

2. Non è ammessa da parte dell’economo la facoltà di delega delle proprie funzioni, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto.

3. Per i rischi di cassa inerenti alle sue funzioni é assegnato all’Economo un compenso forfetario la cui misura ed i cui modi di erogazione verranno determinati dalla Deputazione Amministrativa, in quanto le retribuzioni consortili non hanno carattere di omnicomprensività, ai sensi delle norme contrattuali vigenti.

Art. 21
Gestione dell’economato

1. L’economo viene dotato all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo non superiore ad Euro 3.600,00, reintegrabile durante l’esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese.

2. L’Economo di regola provvede, nei limiti del fondo di dotazione, al pagamento:
–   delle spese per acquisto di marche da bollo, carta bollata, delle spese per la bollatura dei contratti e degli atti di concessione precaria, licenze, ecc, di ogni altro registro o documento per i quali la bollatura sia prescritta, nonché delle spese di registrazione dei contratti e di altri documenti;
–   delle spese per acquisto di piccoli quantitativi di stampati, cancelleria ed altri oggetti di necessità degli uffici, di costo limitato;
–   delle spese minute di ufficio;
–   delle anticipazioni, solo per trasferte e missioni effettuate dagli Amministratori e dai dipendenti consortili;
–   delle spese ordinarie di rappresentanza;
–   dei canoni, di limitato importo, dovuti allo Stato, ad Enti, o Privati;
–   delle tasse di affissione ed altre imposte, tasse e contributi non riscossi a mezzo di ruoli esattoriali,
–   dei diritti dovuti allo Stato per licenze, concessioni ed autorizzazioni;
–   delle spese relative al rilevamento, presso i competenti Ufficio dello Stato, dei dati inerenti agli immobili interessati alle opere eseguite dal Consorzio;
–   delle piccole spese di manutenzione dei mobili ed immobili degli Uffici del Consorzio;
–   delle piccole spese urgenti per l’acquisto di ricambi e materiali correnti necessari per far fronte a impreviste esigenze (esercizio e manutenzione opere irrigue, stradali, scolanti, ecc.).

3. Per le operazioni di pagamento indicate al precedente comma 2 l’Economo dovrà tenere un registro di cassa. Tale registro sarà vidimato in ogni foglio dal Direttore dell’Area Amministrativa, nonché nell’ultima pagina di copertina, ove dovrà essere indicato anche il numero delle pagine di cui si compone il registro stesso.
Per i pagamenti da effettuarsi dall’Economo, lo stesso provvederà con dispositivi da lui firmati.
Ciascun dispositivo dovrà indicare l’importo, l’oggetto delle spese, la persona del creditore. Per ogni pagamento effettuato l’Economo dovrà ritirate regolare ricevuta.
Le singole spese cui l’Economo é autorizzato a provvedere mediante utilizzo del fondo economato, come specificato nel precedente comma 2, non potranno comunque eccedere il 20% del fondo stesso e comunque quelle eccedenti l’importo di Euro 155 dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

4. Alla fine di ciascun trimestre, ovvero prima del totale esaurimento del fondo, l’Economo dovrà produrre apposito rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi, che sarà controllato ed approvato dal Direttore dell’Area Amministrativa per i provvedimenti di rimborso.

5.  I mandati delle anticipazioni all’Economo dovranno contenere l’indicazione dell’oggetto per il quale l’anticipazione viene fatta, se cioè per il servizio di economato in genere, oppure per i servizi speciali, di cui deve essere data specifica indicazione.

6. L’Economo é personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbia ricevuto regolare discarico.
Egli é soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed é personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti. Almeno ogni trimestre é redatta la situazione della cassa economale che, firmata dall’Economo, e previa controfirma del Direttore dell’Area  Amministrativa, viene rimessa per l’approvazione dell’Amministrazione.

7. L’Economo é responsabile della conservazione di tutti gli stampati, oggetti di cancelleria ed oggetti vari acquistati dal Consorzio e ne effettua la distribuzione agli Uffici consortili sulla base di apposita richiesta scritta dei responsabili dei vari settori.

8. Il prelevamento e il versamento dell’importo complessivo del fondo di cui al comma 1 all’inizio e alla fine dell’esercizio sono contabilmente imputati in appositi conti numerari di credito e debito.

9. L’economo può ricevere in custodia, se dotato di cassetta di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell’Amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro.

10. L’economo ha un’unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tiene scritture cronologiche e sistematiche.

Art. 22
Gestione contrattuale

1. L’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario avviene nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, mentre per importi superiori a detta soglia si applicano le direttive comunitarie o le rispettive norme nazionali di recepimento. L’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia avviene ai sensi del vigente Regolamento consortile per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia.

  

TITOLO V
Scritture contabili – Collegio dei Revisori

Art. 23
Libri contabili

1. Il Consorzio provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 24
Conservazione e tenuta delle scritture contabili

1. Le scritture sono conservate, a cura dell’Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

 

Art. 25
Collegio dei Revisori

1. II Collegio dei Revisori trova disciplina nell’articolo 56 del vigente Statuto consortile.

  • Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso determinato su base annua pari ai massimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37 e 38;
  • Al presidente del Collegio dei Revisori è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 art. 37, comma 5.
  • Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dal DPR. 645/94.

 

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26
Rapporti in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all’atto della stipula dei contratti o dell’indizione delle gare.

Art. 27
Norme abrogate

1. Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le norme con esso incompatibili, contenute nei regolamenti precedenti approvati dal Consiglio.