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ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI CON DELIBERA N.1 DEL 9 GENNAIO 2004 E COME INTEGRATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 9 DEL 07.04.2004 (approvato con D.G.R. N. 0121/AC del 22.05.2004) N.11 DEL 27.11.2008 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 48 del 27.01.2009) E N. 2 DEL 23.04.2009 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n.148 del 18.05.2009)
Capo 1°
NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO FUNZIONI - POTERI
Art. 1
Natura Giuridica – Sede
Il Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele, costituito con Regio Decreto 19 Agosto 1932, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre successivo al Reg. 17 Foglio 369, é Consorzio di bonifica di 1^ categoria ed é retto dal presente Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.
Il Consorzio ha sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II° n. 143.
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell’art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici.
Art. 2
Comprensorio
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 70.963 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:
| COMUNE | SUPERFICIE IN HA |
|---|---|
| Acerno | 7.232 |
| Battipaglia | 5.642 |
| Bellizzi | 797 |
| Campagna | 13.541 |
| Castiglione dei Genovesi | 1.075 |
| Contursi Terme | 255 |
| Eboli | 13.780 |
| Giffoni Sei Casali | 3.443 |
| Giffoni Valle Piana | 7.368 |
| Montecorvino Pugliano | 2.872 |
| Montecorvino Rovella | 4.220 |
| Olevano sul Tusciano | 2.649 |
| Pontecagnano Faiano | 3.718 |
| Salerno | 2.032 |
| San Cipriano Picentino | 1.743 |
| San Mango Piemonte | 596 |
| IN TOTALE ETTARI | 70.963 |
Art. 3
Perimetro del Comprensorio
Il perimetro del comprensorio consortile, a partire dalla foce del fiume Fuorni a Nord-Ovest, si sviluppa nel Comune di Salerno seguendo inizialmente la strada provinciale litoranea in direzione della città di Salerno fino alla località Fangariello. In tale località piega a Nord-Est seguendo una strada comunale che, oltrepassata la linea ferroviaria, si immette sulla S.S. n. 18 nei pressi dell’Ospedale San Leonardo. Segue quindi per un breve tratto la Statale in direzione Pontecagnano per poi piegare in direzione Nord lungo una strada che se ne distacca prima del viadotto della tangenziale di Salerno. Segue la predetta strada, superando la tangenziale, e poi costeggia un sentiero in direzione Nord che tocca le località Acqua dei Pazzi e Montena fino ad immettersi su una strada comunale in località Piano Montena. Di qui il confine segue la predetta strada (che poi diventa sentiero) in direzione Nord-Est e poi Nord-Ovest fino alla località Torre. Da qui innanzi segue la strada comunale toccando le località Casapolla, Piegolelle, Rufoli e Sant’Angelo. In tale ultima località il confine lascia la strada comunale e segue un sentiero prima in direzione Nord-Est e poi Nord-Ovest che tocca le località Pianella di Sant’Angelo,Vene Rosse, Colle Maddalena fino a congiungersi, in località Madonna della Stella, al confine del Comune di Salerno. Da questo punto in avanti segue il confine tra il Comune di Salerno e quello di Baronissi, quindi il confine tra i Comuni di Baronissi e Castiglione dei Genovesi, quello tra Castiglione dei Genovesi e Fisciano, tra Giffoni sei Casali e Fisciano, tra Giffoni sei Casali e Calvanico, e infine tra Giffoni Valle Piana e Calvanico, fino alla vetta del Monte Mai. Dal Monte Mai, in territorio di Giffoni Valle Piana , segue il sentiero che tocca il varco Dell’Orso e il Varco di Sua Eccellenza fino a collegarsi con la strada che dalla frazione Mercato di Giffoni Valle Piana porta a Serino. Segue la predetta strada in direzione di Giffoni fino al tornante in località La Miniera e da qui si collega in linea retta con il sentiero che porta alla località Casone e poi a Porta di Monte Diavolo. Segue il medesimo sentiero fino al Varco del Pistone e di qui piega prima verso Nord, fin nei pressi del fiume Sabato, e poi verso Est seguendo lo stesso sentiero fino a toccare il confine tra il Comune di Giffoni e quello di Montella in località Ninna dell’Accellica. Da questo punto segue il confine tra i Comuni di Giffoni e Montella, di Acerno e Montella, di Acerno e Bagnoli Irpino, di Acerno e Calabritto, di Acerno e Senerchia, di Senerchia e Campagna, di Campagna e Oliveto Citra, di Campagna e Contursi fino all’incrocio con la strada comunale in località Valle della Cava. Segue quindi, in Comune di Contursi, la predetta strada in direzione del fiume Sele toccando le località Sagnara e Margarella, fino a immettersi sulla strada S.S. n. 91. Segue detta strada fino all’incrocio con la strada di accesso alla zona industriale di Contursi e quindi, in linea retta, attraversa il fiume Sele fino a toccare il confine tra i Comuni di Contursi e Sicignano degli Alburni in corrispondenza della confluenza tra il Sele e il Tanagro. Segue quindi il confine tra i Comuni di Sicignano degli Alburni e Campagna, di Campagna e Serre, di Serre ed Eboli, di Eboli e Albanella, di Eboli e Capaccio, fino alla foce del Sele. Il perimetro è chiuso a Sud-Ovest dal mare, tratto compreso tra la foce del Fuorni e quella del Sele.
La superficie ed il perimetro innanzi descritti risultano, oltre che dagli atti di costituzione dell’Ente, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 764 del 13.11.2003 adottato ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 4/2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 09.12.2003, con relativa cartografia allegata che fa fede ad ogni effetto. Il Consorzio provvede, altresì, alla trascrizione prevista dall’art.58 del R.D. n.215/1933.
Art. 4
Funzioni
Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali.
In particolare provvede a:
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione del corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
f) la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
g) la realizzazione su concessione dello Stato e della Regione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art. 31;
h) la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27;
i) l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27;
j) la ricerca e la produzione di altre fonti di energia alternativa da utilizzare per i fini istituzionali;
k) la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;
l) la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad esso affidati dalla Regione, dagli Enti da essa dipendenti e dagli Enti locali territoriali, anche al di fuori del comprensorio di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;
m) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.Lgs. 152/1999, art.3, co.6;
n) la conclusione, su iniziativa della Regione o degli Enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli Enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
o) la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;
p) assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
q) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
r) la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
s) l’assunzione di tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 5
Potere impositivo
Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.
I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall’attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.
Agli effetti della determinazione dell’ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8°comma, ovvero della Regione o di altri enti pubblici.
Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell’art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.
Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della L.R. n. 4/2003.
Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato, l’importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.
Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, l’obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.
Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.
Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito.
La Deputazione Amministrativa predispone e il Consiglio dei Delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.
CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 6
Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione Amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sezione 1^ - L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Art. 7
Costituzione
L’Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.
Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.
L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
Art. 8
Elezioni
Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all’anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
L’elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Il numero massimo dei candidati compresi in ciascuna lista non può superare il numero dei delegati da eleggere per la fascia di appartenenza. Nell’ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e le firme degli stessi e quelle dei presentatori dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o da un segretario comunale ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo autorizzati.
Di tutti i candidati deve essere indicato (nelle liste) il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposte le firme delle liste successive e, quindi, le firme depennate non concorrono al raggiungimento del 2% del totale dei voti di cui al comma 8 del presente articolo.
Le liste e gli allegati devono essere presentati in doppio esemplare alla Segreteria del Consorzio entro e non oltre le ore dodici del quarantesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea. Il funzionario a tal uopo delegato, ne rilascia ricevuta restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
La Deputazione Amministrativa, entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:
a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;
b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al precedente nono comma e che non abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;
c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza;
d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
Le determinazioni, debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Se in una fascia é stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nei casi previsti ai commi 15 e 16, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.
articoli 1÷8 - articoli 9÷26 - articoli 27÷46 - articoli 47÷60
Consorzio Bonifica Destra Sele - C.so Vittorio Emanuele, 143 - 84123 SALERNO C.F.: 80000590655
Tel: 089224800 / 0892580429 - Fax: 089251970 - e.mail: dxsele@tin.it
Numero verde: 800412042 - (da utilizzare soltanto per informazioni relative alla contribuenza)