STATUTO / articoli 1-60

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI CON DELIBERA N.1 DEL 9 GENNAIO 2004 E COME INTEGRATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 9 DEL 07.04.2004 (approvato con D.G.R. N. 0121/AC del 22.05.2004)  N.11 DEL 27.11.2008 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 48 del 27.01.2009) N. 2 DEL 23.04.2009 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n.148 del 18.05.2009) e N.8 del 23.12.2019 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n.11 del 04.02.2020)

Capo 1°

NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO FUNZIONI – POTERI

Art. 1
Natura Giuridica – Sede

Il Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele, costituito con Regio Decreto 19 Agosto 1932, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre successivo al Reg. 17 Foglio 369, é Consorzio di bonifica di 1^ categoria ed é retto dal presente Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.
Il Consorzio ha sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II° n. 143.
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell’art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici.

Art. 2
Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 70.963 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:
ELENCO COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

  • {{content-0}}
  • COMUNE
  • Acerno
  • Battipaglia
  • Bellizzi
  • Campagna
  • Castiglione dei Genovesi
  • Contursi Terme
  • Eboli
  • Giffoni Sei Casali
  • Giffoni Valle Piana
  • Montecorvino Pugliano
  • Montecorvino Rovella
  • Olevano sul Tusciano
  • Pontecagnano Faiano
  • Salerno
  • San Cipriano Picentino
  • San Mango Piemonte
  • IN TOTALE ETTARI
  • {{content-0}}
  • SUPERFICIE IN HA
  • 7.232
  • 5.642
  • 797
  • 13.541
  • 1.075
  • 255
  • 13.780
  • 3.443
  • 7.368
  • 2.872
  • 4.220
  • 2.649
  • 3.718
  • 2.032
  • 1.743
  • 596
  • 70.963

 

Art. 3
Perimetro del Comprensorio

Il perimetro del comprensorio consortile, a partire dalla foce del fiume Fuorni a Nord-Ovest, si sviluppa nel Comune di Salerno seguendo inizialmente la strada provinciale litoranea in direzione della città di Salerno fino alla località Fangariello. In tale località piega a Nord-Est seguendo una strada comunale che, oltrepassata la linea ferroviaria, si immette sulla S.S. n. 18 nei pressi dell’Ospedale San Leonardo. Segue quindi per un breve tratto la Statale in direzione Pontecagnano per poi piegare in direzione Nord lungo una strada che se ne distacca prima del viadotto della tangenziale di Salerno. Segue la predetta strada, superando la tangenziale, e poi costeggia un sentiero in direzione Nord che tocca le località Acqua dei Pazzi e Montena  fino ad immettersi su una strada comunale in località  Piano Montena. Di qui il confine segue la predetta strada (che poi diventa sentiero) in direzione Nord-Est e poi Nord-Ovest fino alla località Torre. Da qui innanzi segue la strada comunale toccando le località Casapolla, Piegolelle, Rufoli e Sant’Angelo. In tale ultima località il confine lascia la strada comunale e segue un sentiero prima in direzione Nord-Est e poi Nord-Ovest che tocca le località Pianella di Sant’Angelo,Vene Rosse, Colle Maddalena fino a congiungersi, in località Madonna della Stella, al confine del Comune di Salerno. Da questo punto in avanti segue il confine tra il Comune di Salerno e quello di Baronissi, quindi il confine tra i Comuni di Baronissi e Castiglione dei Genovesi, quello tra Castiglione dei Genovesi e Fisciano, tra Giffoni sei Casali e Fisciano, tra Giffoni sei Casali e Calvanico, e infine tra Giffoni Valle Piana e Calvanico, fino alla vetta del Monte Mai. Dal Monte Mai, in territorio di Giffoni Valle Piana , segue il sentiero che tocca il varco Dell’Orso e il Varco di Sua Eccellenza fino a collegarsi con la strada che dalla frazione Mercato di Giffoni Valle Piana porta a Serino. Segue la predetta strada in direzione di Giffoni fino al tornante in località La Miniera e da qui si collega in linea retta con il sentiero che porta alla località Casone e poi a Porta di Monte Diavolo. Segue il medesimo sentiero fino al Varco del Pistone e di qui piega prima verso Nord, fin nei pressi del fiume Sabato, e poi verso Est seguendo lo stesso sentiero fino a toccare il confine tra il Comune di Giffoni e quello di Montella in località Ninna dell’Accellica. Da questo punto segue il confine tra i Comuni di Giffoni e Montella, di Acerno e Montella, di Acerno e Bagnoli Irpino, di Acerno e Calabritto, di Acerno e Senerchia, di Senerchia e Campagna, di Campagna e Oliveto Citra, di Campagna e Contursi fino all’incrocio con la strada comunale in località Valle della Cava. Segue quindi, in Comune di Contursi, la predetta strada in direzione del fiume Sele toccando le località Sagnara e Margarella, fino a immettersi sulla strada S.S. n. 91. Segue detta strada fino all’incrocio con la strada di accesso alla zona industriale di Contursi e quindi, in linea retta, attraversa il fiume Sele fino a toccare il confine tra i Comuni di Contursi e Sicignano degli Alburni in corrispondenza della confluenza tra il Sele e il Tanagro. Segue quindi il confine tra i Comuni di Sicignano degli Alburni e Campagna, di Campagna e Serre, di Serre ed Eboli, di Eboli e Albanella, di Eboli e Capaccio, fino alla foce del Sele. Il perimetro è chiuso a Sud-Ovest dal mare, tratto compreso tra la foce del Fuorni e quella del Sele.
La superficie ed il perimetro innanzi descritti risultano, oltre che dagli atti di costituzione dell’Ente, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 764 del 13.11.2003 adottato ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 4/2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 09.12.2003, con relativa cartografia allegata che fa fede ad ogni effetto. Il Consorzio provvede, altresì, alla trascrizione prevista dall’art.58 del R.D. n.215/1933.

 

Art. 4
Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali.
In particolare provvede a:
a)  la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione del corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b)  il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c)  la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
d)  gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
e)  gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
f)   la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
g)  la realizzazione su concessione dello Stato e della Regione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art. 31;
h)  la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27;
i)    l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27;
j)    la ricerca e la produzione di altre fonti di energia alternativa da utilizzare per i fini istituzionali;
k)   la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;
l)    la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad esso affidati dalla Regione, dagli Enti da essa dipendenti e dagli Enti locali territoriali, anche al di fuori del comprensorio di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;
m) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.Lgs. 152/1999, art.3, co.6;
n)  la conclusione, su iniziativa della Regione o degli Enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli Enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
o)  la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;
p)  assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte  le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
q)  l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
r)   la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
s)  l’assunzione di tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 5
Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.
I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall’attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.
Agli effetti della determinazione dell’ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8°comma, ovvero della Regione o di altri enti pubblici.
Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell’art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.
Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della L.R. n. 4/2003.
Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato, l’importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.
Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, l’obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.
Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.
Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito.
La Deputazione Amministrativa predispone e il Consiglio dei Delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.

 

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

 

Art. 6
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:
a)      l’Assemblea dei consorziati;
b)      il Consiglio dei delegati;
c)      la Deputazione Amministrativa;
d)      il Presidente;
e)      il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Sezione 1^ – L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

 

Art. 7
Costituzione

L’Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.
Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.
L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

 

Art. 8
Elezioni

Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all’anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
L’elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Il numero massimo dei candidati compresi in ciascuna lista non può superare il numero dei delegati da eleggere per la fascia di appartenenza. Nell’ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e le firme degli stessi e quelle dei presentatori dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o da un segretario comunale ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo autorizzati.
Di tutti i candidati deve essere indicato (nelle liste) il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposte le firme delle liste successive e, quindi, le firme depennate non concorrono al raggiungimento del 2% del totale dei voti di cui al comma 8 del presente articolo.
Le liste e gli allegati devono essere presentati in doppio esemplare alla Segreteria del Consorzio entro e non oltre le ore dodici del quarantesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea. Il funzionario a tal uopo delegato, ne rilascia ricevuta restituendo un esemplare da lui firmato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.
La Deputazione Amministrativa, entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:
a)  accerta se le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;
b)    elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al precedente nono comma e che non abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;
c)    cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza;
d)    riduce le liste che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
Le determinazioni, debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Se in una fascia é stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nei casi previsti ai commi 15 e 16, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

STATUTO / articoli 9÷26

Art. 9
Sezioni elettorali

Le operazioni di voto per l’elezione dei membri del Consiglio dei delegati avranno luogo nelle Sezioni elettorali che verranno all’uopo individuate dal Consiglio dei delegati su proposta della Deputazione Amministrativa.

Art. 10
Diritto al voto

L’elenco degli aventi diritto al voto, per ciascun consorziato, ordinato secondo lettere dell’alfabeto, dovrà contenere:
–      le generalità;
–      nel caso di rappresentanza necessaria di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma del presente articolo;
–      l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale sono state indette le elezioni;
–      la fascia di contribuenza alla quale l’avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art. 8;
–      l’indicazione del seggio presso il quale dovrà essere esercitato il diritto di voto.
Hanno diritto al voto i componenti l’Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.
Ogni membro dell’Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 5° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.
Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell’Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stesa sezione; non é ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto é esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
In caso di comunione, il diritto al voto é esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale é conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza delle quote, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 5 e 6 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione del voto.
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante é autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.
Tali deleghe devono essere consegnate al Presidente del Seggio elettorale.

Art. 11
Approvazione, deposito e pubblicazione elenco
aventi diritto al voto

La deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione dell’Elenco e della composizione delle fasce degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltrecchè nell’Albo del Consorzio, anche nell’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Durante lo stesso periodo l’elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e, per estratto, presso quelli dei Comuni anzidetti.
Dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle Frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica da parte di chiunque vi abbia interesse.
Nel manifesto dovrà essere riportato il testo del precedente art.10 del presente Statuto.

Art. 12
Reclami

I reclami contro le risultanze dell’Elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio delle ore dodici del quindicesimo giorno dall’ultimo di affissione presso l’Albo del Consorzio.
Il Consiglio dei Delegati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell’elenco.
Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata a.r.
Decise le richieste ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui al quinto e sesto comma del precedente art.10, il Consiglio introduce nell’elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti – ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti – e provvede, sulla base dell’elenco generale, a far compilare, in ordine alfabetico, gli elenchi per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto di cui all’art.8 e per ciascun seggio elettorale, contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l’accertamento dei votanti.

Art. 13
Convocazione Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell’Albo consorziale almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. Tale manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle Frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno e l’ora di inizio e termine delle votazioni, nonchè la sede dei seggi e le liste dei candidati, distinte per fasce; sarà altresì riportato il testo dell’art.10 del presente Statuto.
Della data di convocazione dell’Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avviso da pubblicarsi per due volte su due giornali quotidiani scelti tra quelli di maggiore diffusione locale.
L’Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, e possibilmente entro il 30 del mese di novembre, sempre che siano trascorsi 30 giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio dei Delegati riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 14
Assegnazione numeri liste – Schede votazione

Ultimate le operazioni riguardanti le presentazioni e l’accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di presentazione, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell’ordine di presentazione.
Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle, in modo che l’elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 15
Composizione seggi

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dalla Deputazione Amministrativa.
I presentatori ed i candidati delle liste da votare non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

Art. 16
Apertura seggi

Nel caso che all’apertura del seggio, uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i consorziati presenti in sala e tale sostituzione farà conto nel verbale. Lo stesso dicasi per il Segretario del seggio.
Nel caso che all’apertura del seggio fosse assente il Presidente del seggio stesso, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio che disporrà con proprio atto la sostituzione.
Il Presidente del seggio sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. Quest’ultimo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.
Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l’esercizio delle loro funzioni.
Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione Amministrativa, oltre al rimborso delle spese.

Art. 17
Documentazione fornita al seggio

Il Presidente del Consorzio provvede affinchè nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:
a)  due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
b)  l’elenco generale degli aventi diritto al voto nonchè i titoli di legittimazione di cui al precedente art.10;
c)  una copia del manifesto di convocazione dell’Assemblea;
d)  tre copie di ciascuna lista dei candidati di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
e)  una copia dello Statuto consortile;
f)   il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede stesse;
g)  prospetti per le operazioni di scrutinio;
h)  due copie dello schema del verbale;
i)    carta, cancelleria, penne biro ad inchiostro indelebile in numero sufficiente.

Art. 18
Operazioni preliminari

Il seggio si costituisce alle ore 16 del giorno che precede la votazione per svolgere le seguenti operazioni preliminari:
a)  affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell’Assemblea e di due copie per ciascuna lista dei candiati;
b)  accertamento che la cabina ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto;
c)  accertamento che l’urna sia vuota;
d)  apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse, facendone menzione nel verbale; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fasce di rappresentanza.
Tutte le schede di votazione porteranno sulla facciata il visto del Presidente del seggio o di uno scrutatore.
Qualora il seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere eliminata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione.

Art. 19
Norme di votazione

Nella sala delle elezioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto.
Il Presidente alle ore 8 dichiara aperta la votazione e gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione, sull’elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento d’identificazione, uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore, ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella colonna d’identificazione.
Se nessuno dei membri del seggio può accertare sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore, noto al seggio, che attesti la sua identità. In tal caso l’elettore che attesta l’identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell’elettore interessato.
All’atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato a norma dell’art.10.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco di seggio dei votanti, derivante da un errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di funzionari del Consorzio stesso, appositamente delegati, esibita e consegnata dall’interessato.
Le votazioni dovranno aver luogo in giorno festivo e tra l’apertura e chiusura di esse dovranno trascorrere almeno 12 ore.
Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura della votazione si trovino nell’apposita sala, saranno ammessi a votare.
Riconosciuta l’identità personale, il Presidente consegna all’elettore, insieme con la penna biro, la scheda che gli compete.
Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la penna. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.
Prima di introdurre la scheda nell’urna, il Presidente ripeterà in nome dell’elettore per il riscontro da parte dello scrutatore verificando che la scheda è quella da lui consegnata all’elettore.
Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell’urna, contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell’elettore nell’apposita colonna dell’elenco.

Art. 20
Voti di lista e di preferenza

L’elettore esprime il voto di lista apponendo un segno di croce sulla casella in cui è indicato il numero che contraddistingue la lista.
L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati inclusi nella lista da lui votata, mediante apposizione di croce nelle caselle che precedono il cognome dei candidati.
Nel caso di lista unica sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.
Se l’elettore non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende cha abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
Se l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una sola preferenza per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista dei candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia non compresi nella lista presentata.
Sulle schede, a tal fine, saranno tracciate in ogni caso tante righe in bianco, quanti sono i Consiglieri da eleggere in quella fascia, sulle quali l’elettore potrà scrivere i nomi cui intende dare il voto.

Art. 21
Esercizio del voto

Se l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli non porta la firma di uno dei membri del seggio o è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto “scheda ritirata”, apponendo la sua firma.
Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra prelevata dal pacco delle schede medesime.

Art. 22
Scrutinio e spoglio

Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
Sulla base delle annotazioni riportate nell’elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all’accertamento del numero dei votanti.
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l’urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.
Il Presidente accerta che la differenza tra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
Il Presidente ripone, quindi, le schede nell’urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il Segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Presidente del Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Art. 23
Voti nulli

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far conoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti.
Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

Art. 24
Decisioni provvisorie sul voto

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

Art. 25
Conservazione schede

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.
Le schede corrispondenti ai voti validi devono pure essere riportate in apposita busta con le medesime formalità di cui al primo comma.

Art. 26
Verbale operazioni

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del Segretario in doppio esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

 

 

STATUTO / articoli 27÷46

Art. 27

Risultato scrutinio

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L’adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 28
Formazione plichi

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:
1)    schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
2)    schede corrispondenti ai voti contestati ed i documenti relativi ai reclami;
3)    schede corrispondenti ai voti nulli;
4)    schede ritirate;
5)    verbale e tutti gli atti e documenti;
6)    il materiale residuo.
Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del Presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati senza indugio ad un incaricato del Cosnorzio e della consegna sarà data apposita ricevuta.
Per quanto altro non previsto nei precedenti articoli valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali.

Art. 29
Proclamazione e pubblicazione risultati

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio provvede a proclamare e pubblicare, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni, con proprio verbale, i risultati elettorali desunti dai verbali delle singole sezioni.
I verbali relativi alle votazioni sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale da adottare nei successivi 20 giorni.

Art. 30
Rinuncia – Proclamazione integrativa

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti il Consiglio dei Delegati procederà alla proclamazione integrativa del subentrante che sarà il primo dei candidati non eletti della medesima lista della stessa fascia di appartenenza del rinunciatario.

Art. 31
Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
a)  gli interdetti e gli inabilitati;
b)  i falliti;
c)  gli interdetti dai pubblici uffici;
d)  coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e)  i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
f)   i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g)  coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
h)  coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i)    coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
j)    coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall’incarico.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere Regionale, Presidente e Vicepresidente della Giunta Provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

Sezione 2^ – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

 

Art. 32
Composizione

Il Consiglio dei delegati è composto da dodici consiglieri eletti dall’Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati da ogni amministrazione provinciale ricadente, in tutto o in parte, nel perimetro consortile e uno nominato dalla Regione.
A termini dell’art.25, comma 5, della L.R. n.4/2003 entro quaranta giorni dalle elezioni dei Delegati da parte dell’Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle designazioni di cui all’art.21 della stessa legge.
Il Consiglio dei Delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

Art. 33
Competenze

Il Consiglio dei delegati determina l’indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.
Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:
a)  proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea dei consorziati e gli eletti;
b)  eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
c)  eleggere, tra i suoi membri elettivi, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero non superiore a quattro, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
d)  eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
e)  fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
f)   adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
g)  adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
h)  approvare il programma triennale e l’elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
i)    adottare il regolamento per le elezioni;
j)    predisporre il piano generale di bonifica;
k)   convocare l’Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
l)    deliberare sulla composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni e approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
m) deliberare sui reclami proposti avverso la composizione dell’elenco degli aventi diritto al voto;
n)  adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
o)  deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
p)  deliberare il conto consuntivo;
q)  deliberare l’assunzione di mutui;
r)   deliberare sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
s)  deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
t)   deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente;
u)  deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 44.
v)   approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
w)  decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
x)   deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 34
Convocazione

Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.
Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 56, penultimo comma.
Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta trascorsi 40 giorni dalla data delle  operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero in proporzione di voti preferenziali.

Sezione 3^ – DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35
Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da altri quattro membri elettivi, eletti dal Consiglio con le modalità di cui all’art. 33 lett. c), nonché dal rappresentante della Regione.

Art. 36
Competenze

Spetta alla Deputazione Amministrativa:
a)  verificare la regolarità delle liste presentate ai fini delle elezioni consortili;
b)  deliberare sui reclami proposti avverso le determinazioni sulla regolarità delle liste dei candidati;
c)  nominare i componenti dei seggi elettorali;
d)  deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
e)  predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
f)   provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
g)  predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
h)  impegnare e liquidare le spese in conformità del bilancio e deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
i)    deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 33 lett. n) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
j)    deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
k)   deliberare sui progetti di massima, su quelli definitivi ed esecutivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e conseguenziali all’esecuzione e collaudazione dei lavori;
l)    deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
m)   disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
n)    deliberare sugli accordi di programma di sui al precedente art. 4, lett. m) ed n);
o)    disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
p)    predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
q)    predisporre l’elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
r)     deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
s)    dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
t)     deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
u)    deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
v)     sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziati;
w)    decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
x)     provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 37
Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i), k), l), m) del precedente articolo 33.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.
La mancata ratifica comporta la responsabilità degli Amministratori che hanno adottato l’atto.
Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Art. 38
Convocazione.

La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di sei volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale, o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno sei giorni prima di quello fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione 4^ – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

 

Art. 39
Presidente

Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei Delegati di cui all’articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Se la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuenza più rappresentativa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a)  sovrintende l’Amministrazione consorziale;
b)  convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;
c)  firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
d)  promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
e)  sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
f)   firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare;
g)  cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
h)  denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
i)    stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4, lett. m) ed n);
j)    presiede alle gare ed alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa;
k)   delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all’art. 36, lett. x), e all’art. 37. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 40
Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

Sezione 5^ – DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 41
Accettazione cariche elettive

L’elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 33, lett. a).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta.
L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l’accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 42
Durata cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio dei delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 43
Scadenza cariche elettive

I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all’atto della scadenza dell’Amministrazione uscente.
Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 41.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 44
Cessazione cariche elettive

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:
–   dimissioni;
–   decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 24 della L.R. n.4/2003;
–   annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
–   per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l’esercizio della funzione;
–   per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
–   per inottemperanza all’obbligo previsto dal successivo art. 50.

Art. 45
Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all’interessato

Art. 46
Vacanza cariche

Nell’ipotesi di cui ai precedenti articoli 44 e 45, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del consiglio dei delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha consegnato il maggior numero dei voti.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente od ognuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l’assemblea dei consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n. 4/2003, nonché del presente Statuto.

 

STATUTO / articoli 47÷60

Art. 47

Compenso e rimborso spese

Al Presidente e al Vice Presidente è attribuito un compenso annuo per l’assolvimento della carica, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio dei Delegati.
Ai componenti tutti del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio.

Art. 48
Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 49
Segreteria organi consorziali

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi  e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 50
Astensioni

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 51
Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, semprechè serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 52
Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 53
Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e 31 della L.R. n.4/2003, sono trasmesse alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all’art. 30 della L.R. n. 4/2003, restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 54
Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 55
Opposizioni

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all’organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione.
L’atto di opposizione é esaminato nella prima udienza dell’organo competente ed é deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata a.r. entro 10 giorni.
L’opposizione non sospende l’esecutività della deliberazione.
Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003.

Sezione 6^ – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 56
Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.
Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell’Albo dei Ragionieri.
Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti e se nominati decadono dall’Ufficio:
a)    i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabili;
b)    i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c)    coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d)    coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e)    coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fini ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f)     coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
g)    coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h)    coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
i)      i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’Amministrazione del Consorzio.
Non possono inoltre eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a)  vigila sulla gestione del Consorzio;
b)  presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c)  accerta la corrispondenza  del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d)  esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati.
Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 34.
Al Presidente del Collegio dei revisori ed ai revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio dei delegati, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio.

Sezione 7^ – AMMINISTRAZIONE

Art. 57
Gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 58
Riparto spese istituzionali

Le spese per il funzionamento del Consorzio, per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica nonchè quelle necessarie per l’espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite, al netto dei finanziamenti pubblici, – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti per effetto dell’attività  consorziale, sulla base di apposito piano di classifica del territorio.
Nelle more dell’adozione del Piano di classifica per il riparto degli oneri di contribuenza trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio.
La deliberazione di approvazione del piano di classifica é soggetta al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta della Regione Campania a norma dell’art.30 Legge Regionale n.4/2003.

Art. 59
Ruoli contribuenza

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono resi esecutivi a norma della legislazione vigente.
Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale, per duplicazione dell’iscrizione o per illegittimità del ruolo.
Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora.
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 60
Entrata in vigore Statuto

Il presente Statuto andrà in vigore il giorno successivo a quello di notifica della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale.